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Ordinanza — n. 26787/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility regarding penalty motivation under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26787/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Mazzone inadmissible due to a procedural defect in the grounds of challenge. The appellant argued a flaw in the lower court's reasoning concerning criminal liability for the offense under Article 707 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appellate court's factual assessment was exhaustive and free from contradictions, rendering the penalty motivation review inapplicable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a criminal penalty is inadmissible if the lower court has already congruently evaluated the factual circumstances with an indisputable judgment, as the penalty motivation is not subject to separate review in the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility penalty motivation review Article 707 Penal Code indisputable factual assessment Court of Cassation jurisdiction porto abusivo di armi inutilizzabilità delle prove illecite distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 707 cod. pen.
Letto il ricorso di Carlo Mazzone; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Carlo Mazzone; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE CARLO nato a VIBO VALENTIA il 11/06/1964 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carlo Mazzone; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità dal momento che la Corte d'appello ha congruamente valutato le circostanze fattuali della vicenda dedotta con giudizio insindacabile in questa sede in quanto scevro da contraddizioni o manifeste illogicità; son stati in particolare evidenziati (pg. 5 e 6) l'inattendibilità della versione difensiva proposta, le circostanze di tempo e di luogo ed infine la condizione di pluripregiudicato dell'imputato quali parametri idonei ad escludere che il porto di un discreto 'arsenale' di attrezzi atti allo scasso potesse essere in qualche modo giustificato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 202