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Ordinanza — n. 26786/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal mixing facts and law, upholding robbery conviction and rejecting minor damage defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tassine Daif inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's first ground was rejected for improperly blending factual reconstruction with legal arguments, leaving the lower courts' evaluation of the robbery elements intact. The second ground regarding minor damage was dismissed because the appellate court correctly noted that economic value alone is insufficient to assess the harm, which also includes personal and moral injury.

Regesto Legislator

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Art. 629, comma 2, c.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it mixes factual reconstruction with legal arguments, as the assessment of facts and qualification of the crime belong to the court of first instance, and mitigating circumstances based on minor damage must consider personal and moral harm alongside economic value.

Parole chiave

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Robbery consummation Appeal inadmissibility Fact law mixing Minor damage defense Personal moral harm Court of Cassazione Italian criminal procedure tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 629, comma 2, c.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIF TASSINE nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tassine Daif; rilevato che il primo motivo mescola inopinatamente la ricostruzione del fatto con considerazioni di carattere giuridico; sotto il primo profilo, l'operazione non è consentita poiché l'interpretazione delle circostanze e la valutazione del fatto spetta al giudice di merito che, in proposito, si è espresso, sia in primo che in secondo grado, in termini del tutto privi di contraddittorietà o manifesta illogicità; quanto alla qualificazione del fatto in termini di furto o di rapina impropria tentata, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che nella struttura del reato J/54- i previsto dal secondo comma dell'arte 629, la sottrazione, piuttosto che l'impossessamento, sia già di per sé sufficiente, se seguito la violenza o minaccia per assicurarsi il profitto o la fuga, ad integrare la consumazione del reato, superando l'ipotesi del mero tentativo; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, sulla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte di appello che ha evidenziato l'insufficienza del parametro economico della res furtiva per valutare la modestia del danno, dovendosi considerare altresì i danni alla persona ed il danno morale, certamente non irrilevante o particolarmente modesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 g