Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requires factual assessment beyond court's competence under Art. 124 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonietta Nienteaffatto inadmissible and ordered her to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a lower court's decision regarding a crime under Article 642 of the Penal Code, alleging a violation of Article 124. The court ruled that the appeal's sole ground necessitated a factual evaluation, which falls outside the cassation court's jurisdiction as it requires an assessment of facts excluded from its competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 c.p.; Art. 642 c.p.: An appeal to the Court of Cassation based on Article 124 of the Penal Code is inadmissible if it presupposes the evaluation of factual issues that, by principle, lie outside the court's competence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIENTEAFFATTO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 05/03/1957 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonietta Nienteaffatto e la memoria inviata unitamente alla nota spese dalla parte civile; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'art. 124 cod. pen. con riferimento al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. non è consentito in questa sede, poiché esso presuppone l'apprezzamento di questioni di fatto che esulano, per principio ordinamentale, dalle competenze di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese del grado sostenute dalla parte civile costituita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.755,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 17 giugno 2