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Ordinanza — n. 26785/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requires factual assessment beyond court's competence under Art. 124 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonietta Nienteaffatto inadmissible and ordered her to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a lower court's decision regarding a crime under Article 642 of the Penal Code, alleging a violation of Article 124. The court ruled that the appeal's sole ground necessitated a factual evaluation, which falls outside the cassation court's jurisdiction as it requires an assessment of facts excluded from its competence.

Regesto Legislator

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Art. 124 c.p.; Art. 642 c.p.: An appeal to the Court of Cassation based on Article 124 of the Penal Code is inadmissible if it presupposes the evaluation of factual issues that, by principle, lie outside the court's competence.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility factual assessment competence Article 124 Penal Code Article 642 Penal Code procedural costs award frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione tempestività dell'inoltro preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 124 c.p.
Letto il ricorso di Antonietta Nienteaffatto e la memoria inviata unitamente alla nota spese dalla parte civile; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'art. 124 cod.
Art. 642 c.p.
con riferimento al delitto di cui all'art. 642 cod.
art. 124 cod. pen
Letto il ricorso di Antonietta Nienteaffatto e la memoria inviata unitamente alla nota spese dalla parte civile; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'art. 124 cod. pen.
art. 642 cod. pen
con riferimento al delitto di cui all'art. 642 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIENTEAFFATTO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 05/03/1957 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonietta Nienteaffatto e la memoria inviata unitamente alla nota spese dalla parte civile; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'art. 124 cod. pen. con riferimento al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. non è consentito in questa sede, poiché esso presuppone l'apprezzamento di questioni di fatto che esulano, per principio ordinamentale, dalle competenze di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese del grado sostenute dalla parte civile costituita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.755,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 17 giugno 2