Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive and fail to meet admissibility requirements under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Uddorovik and Levak inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found all arguments were merely repetitive and stylistic, lacking the necessary conceptual shift required to move scrutiny from facts to the judgment's reasoning. Specifically, the claim regarding the violation of Article 192 of the Criminal Procedure Code was rejected because it improperly attempted to bypass the strict admissibility limits set by Article 606, paragraph 1, letter e).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) and b) c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Appeals based on mere repetition of facts or stylistic complaints without distinct legal reasoning are inadmissible under the strict limits of Article 606, paragraph 1, letter e) of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UDDOROVIK ANDREA nato a MARINO il 14/02/1979 LEVAK SANDRO nato a NOALE il 25/08/1975 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Uddorovik e Sandro Levak; rilevato che tutti i motivi sono meramente ripetitivi e 'di stile', tesi alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretti alla riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04); osservato che, a dimostrazione della approssimazione redazionale del ricorso, il terzo motivo, oltre che formulato in termini assolutamente vaghi, non si confronta non solo con la motivazione, ma nemmeno con l'atto di appello, tanto da formulare un motivo nuovo (sull'entità della pena) non dedotto in precedenza, esponendosi quindi alla sanzione dell'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il/ ricorsa; e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025 Il Cons'gliere:estensore Il