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Ordinanza — n. 26783/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic, hypothetical grounds violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26783/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Ferriero's appeal inadmissible due to procedural violations and lack of specificity. The court found the first two grounds generic and hypothetical without linking arguments to the lower court's reasoning, while the third ground was inadmissible for violating the rule against introducing new arguments after the devolutive chain. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.; Appeals must be specific and avoid generic or hypothetical grounds, while new arguments introduced after the devolutive chain are strictly prohibited.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural violation devolutive chain new arguments specificity requirement court costs commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIERO LUCA nato a NAPOLI il 16/12/1982 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Ferriero; rilevato che il primo motivo, sulla penale responsabilità per il reato di cui all'art.628 cod. pen. è del tutto generico, ipotetico e comunque evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali siano effettivamente le doglianze disattese dalla Corte, evocando null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio; si tratta di una tecnica redazionale approssimativa e del tutto inaccettabile in questa sede, mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in delitto di furto con strappo è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; rilevato che il terzo motivo di ricorso, formulato per la prima volta in questa sede, non è consentito, in quanto viola il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., spezzando la catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giu