Italian court dismisses appeal for genericity and repetition of lower court arguments under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Enza Russo inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal lacked specificity and merely repeated arguments already presented to the Court of Appeal, violating procedural requirements for a substantive critique. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the legal standards for a valid challenge to the lower court's decision regarding the crime of theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic, lacks specific factual or legal grounds, and merely reproduces arguments already presented to the lower court without offering a substantive critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ENZA nata a MESSINA il 14/03/1969 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Enza Russo; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui si contestano gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., è intriso di genericità e privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di argomentazioni già presentate alla Corte d'appello, e pertanto ripetitivo e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte di appello/correttamente evidenziato a pg. 2, in base ai più recenti approdi ermeneutici, l'irrilevanza della violenza ai fini della configurazione del reato in contestazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno