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Ordinanza — n. 26780/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26780/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Samo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of an aggravating circumstance under Article 625(7) and sentencing under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected the first ground for being a mere repetition of arguments already dismissed on appeal without substantive critique, and found the second ground not manifestly illogical or lacking in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without specific argumentation, or if the lower court's assessment is not manifestly illogical or lacking in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation manifest illogicality aggravating circumstance sentencing discretion danneggiamento grave limitazione del diritto costituzionale circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
Letto il ricorso di Emanuele Samo; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. con riferimento al reato ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, first paragraph, cod. pen.
pen., fondato su una motivazione che applica alcuni dei parametri previsti dall'art. 133, primo comma, cod.
art. 635 comma 2 cod. pen
con riferimento al reato ex art. 635 comma 2 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590) non risulta manifestamente illogica, né carente sotto alcun profilo, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMO EMANUELE nato a MESSINA il 16/07/1987 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emanuele Samo; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. con riferimento al reato ex art. 635 comma 2 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, sull'art. 131-bis cod. pen., fondato su una motivazione che applica alcuni dei parametri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) non risulta manifestamente illogica, né carente sotto alcun profilo, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); sicché, in conclusione, la valutazione della Corte d'appello costituisce corretta estrinsecazione del potere discrezionale a lei assegnato nell'ambito del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 g