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Ordinanza — n. 26779/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26779/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26779/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAESTRI MAURIZIO nato a ROMA il 16/12/1966 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Maurizio Maestri e la memoria con conclusioni e nota spese della parte civile; rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., costituiscono la mera riproposizione dei motivi d'appello, tecnica redazionale non consentita in Cassazione, che non è un terzo giudice del merito; riproporre per l'ennesima volta la valutazione delle prove, contestare sotto il profilo della congruità, erroneità, financo ragionevolezza, l'analisi del fatto ed il risultato cui è giunto il giudice di merito nell'interpretazione del fatto, è inammissibile in questa sede, se la doglianza non rientra in una delle sole tre categorie (mancanza, contraddittorietà e manifesta - e non 'mera' - illogicità) in grado di elevare la critica alla motivazione in un giudizio sulla legittimità della stessa.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 26779/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tutto il resto è merito, e a questa Corte non interessa (non deve interessare) affatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile, per la tardività della memoria.

Parole chiave

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ripetizione dell'indebito istruzione penale per appropriazione indebita indebito spese d'esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
Letto il ricorso di Maurizio Maestri e la memoria con conclusioni e nota spese della parte civile; rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAESTRI MAURIZIO nato a ROMA il 16/12/1966 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maurizio Maestri e la memoria con conclusioni e nota spese della parte civile; rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., costituiscono la mera riproposizione dei motivi d'appello, tecnica redazionale non consentita in Cassazione, che non è un terzo giudice del merito; riproporre per l'ennesima volta la valutazione delle prove, contestare sotto il profilo della congruità, erroneità, financo ragionevolezza, l'analisi del fatto ed il risultato cui è giunto il giudice di merito nell'interpretazione del fatto, è inammissibile in questa sede, se la doglianza non rientra in una delle sole tre categorie (mancanza, contraddittorietà e manifesta - e non 'mera' - illogicità) in grado di elevare la critica alla motivazione in un giudizio sulla legittimità della stessa.

Tutto il resto è merito, e a questa Corte non interessa (non deve interessare) affatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile, per la tardività della memoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ANaA- 5(.62Q.,2 5pese c=1„( p9 rt2 cu.2 Così deciso, il 17 giug