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Ordinanza — n. 26777/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for fact-finding review and failure to propose generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26777/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal by Abazi Jugled inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a different factual reconstruction and the application of generic mitigating circumstances, but the Court ruled that reviewing the qualification of facts falls outside its jurisdiction. Furthermore, the request for generic mitigation was rejected because it was not previously proposed, breaking the chain of devolution, and was deemed unfounded given the existing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 62 n. 4, c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate facts; appeals must propose generic mitigating circumstances within the devolution chain, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fact finding jurisdiction generic mitigating circumstances chain of devolution Supreme Court review momento del reato termine calcolato a ore accertamento dei fatti determinante nel tempo

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
pen.) sia stato proposto in precedenza, con conseguente rottura della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod.
Art. 62 n. 4, c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 62 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAZI JUGLED (CUI 05UZXUR) nato il 17/01/1998 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abazi Jugled; rilevato che sia il primo che il secondo motivo di impugnazione, relativi alla qualificazione del fatto ed alla affermazione di responsabilità, mirano, in realtà, ad una diversa ricostruzione del fatto posto a base della decisione, tanto che, anche in relazione al primo di essi, incentrato su violazione di legge, si evoca la erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., norma tuttavia deputata alla valutazione del fatto da parte del giudice, perciò attinente al giudizio sul fatto; considerato che a questa Corte, per logica ordinamentale, è preclusa l'ennesima valutazione del fatto, essendole per contro riservata la peculiare funzione di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti dei giudici di merito rispettino uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di spiegare l'iter seguito dal giudice per giungere alla decisione, aderendo alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). osservato che a pg. 7 della motivazione si dà pienamente conto, con argomenti del tutto privi di illogicità (che, si sottolinea, deve essere manifesta, cioè rilevabile ictu ocu/i, per essere in grado di disarticolare il ragionamento giudiziale), delle ragioni per cui il complessivo atteggiamento dei due aggressori sia stato idoneo ad integrare la minaccia e la violenza morale necessaria per integrare il reato di rapina contestato; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, sulle circostanze attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, è da un lato non consentito, poiché dal résumé della sentenza non risulta che il primo aspetto (art. 62 bis cod. pen.) sia stato proposto in precedenza, con conseguente rottura della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), e, dall'altro (art. 62 n. 4, cod. pen.), manifestamente infondato, a fronte di una adeguata spiegazione sul punto (pg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere relatore DEPOSITATA Il Presid