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Ordinanza — n. 26775/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected by lower court on theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from theft to receipt, but the court found these arguments merely repetitive of those already dismissed at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's distinction between the two crimes based on the lack of connecting circumstances linking the defendant to the theft.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 648 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: An appeal based solely on the pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance is inadmissible as it fails to provide a specific, argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments theft versus receipt art. 360 c.p.c. court costs and fine recidiva nell'infrazione incidente ciclistico ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Giordano Mulas; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. nel delitto di furto di cui all'art.
Art. 624 cod. pen.
nel delitto di furto di cui all'art. 624 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Giordano Mulas; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 624 cod. pen
nel delitto di furto di cui all'art. 624 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULAS GIORDANO nato a CAGLIARI il 12/06/1990 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giordano Mulas; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. nel delitto di furto di cui all'art. 624 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che a pg. 10, la Corte correttamente imposta il distinguishing tra furto e ricettazione sull'esistenza di elementi circostanziali che colleghino immediatamente l'imputato alla commissione del reato di furto, elementi ritenuti nel caso concreto insussistenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno