Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to deduce recidivism grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Galleschi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected for lacking specificity as it merely repeated arguments already properly addressed by the lower court. The second ground was deemed inadmissible because the recidivism issue was not previously deduced as an appeal reason, violating procedural requirements. Consequently, the appeal was dismissed without merits due to these procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity or fails to deduce grounds such as recidivism that were not previously raised as a specific appeal reason, rendering the review of such grounds impossible in the cassation phase.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLESCHI ALESSANDRO nato a PONTEDERA il 26/03/1962 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessandro Galleschi; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento all'accertata responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pg . 8 della sentenza, ove si evidenziano i precedenti ostativi e l'inerzia difensionale nell'indicare eventuali elementi positivamente valorizzabili); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 gi