Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it attempts to re-evaluate facts rather than review legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jessica Nikolic inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the facts regarding the defendant's criminal responsibility, claiming flaws in the lower court's reasoning. The court rejected this, ruling that such arguments constitute a substantive review of facts, which is reserved for the trial judge, rather than a legitimate challenge to the legal logic of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52, Art. 59 comma 4 cod. pen.: Appeals challenging the weight of evidence or the factual reconstruction of the case are inadmissible as they transform the cassation court into a court of first instance, violating its exclusive function of reviewing the rationality and legal basis of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC JESSICA nato a ROMA il 24/11/1991 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Jessica Nikolic; rilevato che entrambi i motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità (primo motivo) e violazione di legge di cui agli artt. 52 e 59 comma 4 cod. pen. (secondo motivo), mirano, piuttosto che ad una critica di legittimità, ad una diversa ricostruzione del fatto, dimenticando che, a fronte di una 'doppia conforme' sulla affermazione di responsabilità dell'imputata, la proposizione di tesi alternative è destinata ad infrangersi contro il divieto, per la Corte di legittimità, di trasformarsi in corte di merito, impedendole di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione; osservato che, in particolare, le pretese contraddizioni motivazionali indicate nel ricorso (da cui deriverebbe il vizio di motivazione), non riescono a celare che l'oggetto della critica, è in realtà, il peso della testimonianza della persona offesa 'contro' le dichiarazioni della persona offesa, operazione quintessenzialmente riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 g