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Ordinanza — n. 26772/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper filing of criminal liability claim at Cassation level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salihi Erdan inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground of appeal regarding criminal liability was rejected because it was not raised at the appellate level, violating procedural rules on the chain of devolution. The second ground concerning recidivism was deemed generic and unsupported as the lower court correctly applied established jurisprudence regarding the defendant's propensity for further crimes. Consequently, the entire appeal was dismissed without merit.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must strictly adhere to the chain of devolution; claims for criminal liability not raised at the appellate instance are inadmissible, and generic recidivism arguments lacking specific factual support are rejected.

Parole chiave

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chain of devolution criminal liability appeal recidivism standard inadmissible appeal procedural violation motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Erdan Salihi; rilevato che il primo motivo di impugnazione, sulla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Erdan Salihi; rilevato che il primo motivo di impugnazione, sulla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIHI ERDAN "ALIAS SALHI ERDAN" CUI 01HWU8V nato il 26/05/1985 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Erdan Salihi; rilevato che il primo motivo di impugnazione, sulla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché non formulato in grado di appello (come si apprende dalla sintesi dei motivi d'appello che si rinviene nella sentenza, non contestata sul punto) e proposto innanzi alla Corte di cassazione per la prima volta, in violazione dell'art 606, comma 3, cod. proc. pen. e della catena devolutiva; considerato che il secondo motivo di impugnazione, sulla recidiva reiterata specifica, è generico perché meramente ripetitivo di analoga doglianza cui la Corte ha fornito adeguata risposta ed è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr. pg .

3) dei principi della giurisprudenza in merito, evidenziando e ribadendo che, constatata commissione di plurimi reati contro il patrimonio da parte dell'imputato, la persistenza di costui nel commetterne di ulteriori è dimostrativa della propensione a vivere dei proventi del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugn