Italian court dismisses appeal for genericity and repetition, ruling it lacks specific argumentation against the lower court's robbery conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Yerson Lotti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds were generic and repetitive, merely restating complaints without the specific argumentation required by criminal procedure law. Consequently, the lower court's judgment confirming the robbery conviction and rejecting generic mitigating circumstances was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and repetitive, failing to provide the specific argumentation required to critically address the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOTTI YERSON nato il 28/09/1998 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yerson Lotti; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg.
4) l'avvenuta sottrazione della refurtiva, prima dell'esercizio della violenza e della minaccia, elemento sufficiente alla consumazione della rapina impropria, non essendone necessario il definitivo impossessamento; (ii) ribadendo che la gravità del fatto, alla luce della violenza ai danni della persona offesa, produttiva di lesioni della durata di una settimana, nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili, preclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17