Italian Court dismisses appeal on sentencing grounds as merit issues are not admissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Stefano Viviani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances and the finding of continuity, arguing these were not properly considered. The court ruled that such matters fall within the discretionary power of the trial judges and are not admissible for review at the cassation level unless the reasoning is manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation regarding sentencing discretion are inadmissible when the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as the court cannot interfere with the merit power reserved to judges of the case.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANI STEFANO nato a VIAREGGIO il 31/08/1964 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stefano Viviani; rilevato che entrambi i motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio (per mancato riconoscimento rispettivamente delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione) non son consentiti in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni, non potendo questa Corte ingerirsi nell'esercizio del potere discrezionale riservato in tale ambito ai giudici di merito; considerato che in relazione ad entrambi i profili contestati, la motivazione, a dispetto di quanto si sostiene in ricorso, appaia particolarmente articolai, pur nel rispetto di principi di sintesi e continenza, assolvendo pienamente alla funzione giustificativa richiesta dalla legge ed illustrando con chiarezza le ragioni del doppio diniego; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno