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Ordinanza — n. 26769/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the generic mitigating circumstance argument was already inadmissible in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Riccardo Ricci inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to rule on generic mitigating circumstances, but the Court found this argument was originally inadmissible in the second instance due to lack of connection with the appeal act. Consequently, the Court held that reviewing a previously inadmissible ground would yield no favorable outcome, rendering the cassation request without interest.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges a second-instance judgment for failure to consider a ground of appeal that was inadmissible from the outset, as such review would not produce a favorable result.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances lack of interest second instance defect cassation procedure allegazioni insufficientemente motivate istanza di ricusazione tardiva motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi
Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI RICCARDO nato a LIVORNO il 23/07/1979 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Ricci; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, relativo alle circostanze attenuanti generiche, non è ammissibile poiché la dedotta mancata pronuncia sul punto da parte della Corte d'appello al più vitiatur sed non vitiat; osservato infatti che il motivo, in appello, era inammissibile ab origine, in quanto formulato solo con la memoria con motivi aggiunti, ma in assenza di collegamento con i motivi dell'atto di appello (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01), considerato che, per jus receptum di questa Corte, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile fin dal grado d'appello, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01;

Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug