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Ordinanza — n. 26768/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26768/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cinzia Pattusi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances under Article 56-628 of the Penal Code, but the Court ruled that such arguments are not admissible in a jurisdictional review. Furthermore, additional submissions regarding civil liability were rejected because they pertained to a different issue than the sole point raised in the original appeal.

Regesto Legislator

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Art. 56-628 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the application of generic mitigating circumstances, and additional submissions concerning civil liability are inadmissible when the appeal concerns only the sanctioning treatment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances jurisdiction of Cassation inadmissible appeal additional submissions civil liability scope attenuazione della pena motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56-628 co. 3 n.1 e 3-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTUSI CINZIA nato a LATINA il 23/03/1974 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cinzia Pattusi, la successiva memoria con motivi aggiunti nonché la richiesta di remissione ad altra sezione per trattazione in pubblica udienza; rilevato che il motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al reato di cui all'art. 56-628 co. 3 n.1 e 3- bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato che quanto dedotto con i motivi aggiunti attiene alla affermazione di responsabilità e quindi non all'unico punto (trattamento sanzionatorio) dedotto con il ricorso introduttivo, ciò che è causa di inammissibilità dei motivi aggiunti (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 g