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Ordinanza — n. 26767/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for improper robbery attempt due to clear legal error in qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a legal requalification of the crime, but the court found the attempted improper robbery claim erroneous because the defendant had already taken possession of the keys before using violence. Consequently, the specific legal error relied upon was deemed manifestly eccentric and thus precluded from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The possibility of appealing for cassation based on erroneous legal qualification is limited to cases of manifest error, which occurs when the qualification is clearly eccentric compared to the charge and cannot be reasonably debated.

Parole chiave

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manifest error legal qualification improper robbery attempted crime possession of keys cassation appeal preclusion rule minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
279842) e che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari
281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas
deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni
279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE ANGELO nato a TERLIZZI il 29/11/1985 avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Barone; preso atto che entrambe le doglianze riguardano, sotto diversi profili, la qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato; considerato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842) e che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). ritenuto, in base a tali parametri, che nel caso concreto la riqualificazione in tentativo del reato di rapina impropria sia precluso dal (già) avvenuto impossessamento di un mazzo di chiavi, anteriormente all'esercizio della violenza posta in essere per conseguire l'impunità; infatti, l'ipotesi del tentativo di rapina impropria è configurabile solo «nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità» (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), non nell'ipotesi in cui la sottrazione sia già avvenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso