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Ordinanza — n. 26754/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissible attacks on factual reasoning and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments against the lower court's reasoning on criminal liability and generic mitigating circumstances. The appellant contended the trial court's motivation was flawed, but the Court ruled that such attacks on the persuasiveness or lack of rigor in the reasoning are not subject to review in a legality proceeding. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: Attacks on the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor in the lower court's reasoning are inadmissible in a legality proceeding, as the Court of Cassation can only review for lack of motivation, manifest illogicity, or contradiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality proceeding factual reasoning generic mitigating circumstances Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Invero, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIG RUDY nato a UDINE il 26/06/1996 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; u‘ it

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Rudy Levacovig ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Udine; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione in relazione alle ragioni poste alla base dell'affermazione di responsabilità per i reati ascritti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3).

Sul punto, occorre ribadire che la Corte di cassazione ha affermato che si pongono fuori dal sindacato di legittimità le censure dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - Ritenuto che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione posta alla base del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che è aspecifico, essendo fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione adeguata e priva dei difetti asseriti.

Invero, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); a, - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm