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Ordinanza — n. 26748/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning citing Art. 360 c.p.p. and Art. 361 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26748/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the first-instance judgment solely on grounds of insufficient reasoning. The court rejected this argument because the complaint consisted of extremely generic criticisms without specific legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 361, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal based on a generic denial of reasoning is inadmissible if it fails to specify the exact legal or factual errors in the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of reasoning Art. 360 c.p.p. Art. 361 c.p.p. partial reform court costs Cassa delle ammende danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 361, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUBROO ANDREA SALVATORE nato a PALERMO il 02/02/2002 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Aubroo Andrea Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., confermando nel resto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure estremamente generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente