Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to generic and inadmissible legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Bonfiglio's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Bonfiglio argued that the lower court failed to recognize a justification under Article 54 of the Penal Code and incorrectly applied recidiva rules, but the court found these arguments generic and repetitive of the second-instance proceedings. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific critical elements required for a valid cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen. The appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or merely repetitive of arguments already rejected by the court of second instance without providing specific critical elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/01/1967 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Bonfiglio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è altresì non deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata contestata, è anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di censure addotte con l'atto di appello e specificamente rigettate dal giudice di secondo grado che ha fatto corretta applicazione (vds. pag. 4 del provvedimento impugnato) del principio secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve '5 esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano, Rv. 284425 - 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen