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Ordinanza — n. 26744/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaint regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Barreto Leyva Pedro Israel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant complained that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the Court ruled this was merely a factual grievance not permitted in a legality appeal. The decision relied on established precedent stating that appellate courts do not need to address every favorable element if the first-instance judgment is logically sound and based on decisive factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal for violation of law is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding factual findings, as the appellate court need not consider all elements if the lower court's reasoning is logical and based on decisive factors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances violation of law appeal mere factual complaint appellate review standards inchiesta per falsità atti falso certificato medico false dichiarazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETO LEYVA PEDRO ISRAEL (CUI 01P03WN) nato il 10/03/1971 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; (Q

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Barreto Leyva Pedro Israel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, é altresì manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co