Cassation court dismisses appeal against conviction for tax evasion, ruling re-evaluation of facts and sentencing discretion are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding legal violations and reasoning errors. The appellant argued that the lower courts incorrectly evaluated evidence and failed to declare generic mitigating circumstances, while the prosecution contended the conviction was sound. The court ruled that appellate review cannot re-evaluate facts or second-guess sentencing discretion, limiting its role to checking for compatibility with common sense and legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610 c.p.p.; The court of cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own judgment on sentencing discretion, but must only verify if the lower court's reasoning is compatible with common sense and legal limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSABENE ANDREA nato a PALERMO il 20/02/1964 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Andrea Pensabene ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., ed è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente si duole del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione ed una rilettura alternativa delle fonti probatorie.
Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Sul punto, deve ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante:
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). - Ritenuto che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen