Cassation appeal dismissed for being specific and lacking correlation with the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was specific yet lacked a necessary correlation with the reasoning of the appealed judgment. The appellant argued that the lower court failed to exclude qualified recidivism, but the court found this argument insufficient under established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Cassation appeals must be specific and demonstrate a direct correlation with the reasoning of the appealed judgment; generic arguments contesting the gravity of facts or temporal scope without linking them to the specific legal assessment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METRI GJOVALIN nato il 02/08/1984 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gjovalin Pjetri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata esclusione della contestata recidiva qualificata - è aspecifico e manifestamente infondato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025 Il Consigliere estensore