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Ordinanza — n. 26738/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26738/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI DAMIANO nato a CAGLIARI il 15/10/1985 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Contini Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. non avendo riconosciuto la grossolanità del falso - è inammissibile in quanto particolarmente generico e, in ogni caso, è manifestamente infondato ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sull'invocata ipotesi del cd. falso grossolano atteso che in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia ricorribile "ictu ocull" dalla generalità dei consociati, espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, Bonzi, Rv. 197071);

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 26738/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. non avendo riconosciuto la grossolanità del falso - è inammissibile in quanto particolarmente generico e, in ogni caso, è manifestamente infondato ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sull'invocata ipotesi del cd. falso grossolano atteso che in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia ricorribile "ictu ocull" dalla generalità dei consociati, espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, Bonzi, Rv. 197071);

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale indennizzo del difensore d'ufficio allegazioni insufficientemente motivate ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
art. 49 cod. pen
falso grossolano atteso che in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI DAMIANO nato a CAGLIARI il 15/10/1985 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Contini Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. non avendo riconosciuto la grossolanità del falso - è inammissibile in quanto particolarmente generico e, in ogni caso, è manifestamente infondato ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sull'invocata ipotesi del cd. falso grossolano atteso che in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia ricorribile "ictu ocull" dalla generalità dei consociati, espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, Bonzi, Rv. 197071);

Ritenuto che nulla muta la memoria del difensore che reitera le deduzioni contenute nel ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso