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Ordinanza — n. 26736/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanbattista Schirò inadmissible due to a generic and indeterminate ground of complaint. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding his liability, but the court found these arguments failed to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the lower court's decision excluding recidivism and confirming the conviction for offenses under the Penal Code was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the elements underlying the complaint; generic grounds lacking specific elements do not permit the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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generic grounds appeal indeterminate complaint Article 581 c.p.p. violation of law defect in reasoning inadmissible appeal specificity requirements recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRO' GIOVANBATTISTA nato a PARTINICO il 02/02/1968 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanbattista Schirò ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, escludendo la recidiva, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990 e agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04