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Ordinanza — n. 26735/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for recidiva and excessive penalty as inadmissible in merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Vinci against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Vinci argued that the lower court erred in finding recidiva and imposed an excessive penalty, but the Court ruled these grounds are not admissible in a legality proceeding. The Court held that the assessment of recidiva and sentencing discretion falls within the exclusive jurisdiction of the trial judge under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 624, 625, 493-ter c.p.; The grounds contesting recidiva and excessive sentencing are inadmissible in a legality appeal, as the evaluation of prior convictions and the gradation of the penalty remain within the exclusive discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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recidiva admissibility excessive penalty review legality appeal limits sentencing discretion criminal procedure law recidiva nell'infrazione criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 493-ter c.p.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI FRANCESCO nato a MARSALA il 16/09/1989 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; (9 •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Vinci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.7, e 493- ter cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C