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Ordinanza — n. 26733/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise new grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesca Di Stefano inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued against the application of aggravating circumstances for violence against property and a specific provision of the Penal Code, but these points were already fully examined and rejected by the lower appellate court. The court ruled the appeal inadmissible because the arguments merely repeated those previously dismissed without providing new, specific criticism, and because the challenge to the second aggravating circumstance was not raised as a distinct ground in the prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 624, 625 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected by the court of first instance without offering new, specific arguments, or if a ground was not properly raised as a distinct motive in the prior appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds aggravating circumstances violence against property penal code provisions procedural defect costs award delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 624, nn. 2 e 7 cod. pen.
Art. 625, n. 7 cod. pen.
Inoltre, considerato che il motivo, nella parte in cui contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO FRANCESCA nato a PALERMO il 20/08/1972 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Lt

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Francesca Di Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate, è inammissibile. Invero, il motivo di ricorso, nella parte in cui contesta l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, riproduce dei profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Inoltre, considerato che il motivo, nella parte in cui contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d