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Ordinanza — n. 26732/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft of electricity, upholding aggravated sentencing for public service use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26732/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Ferrante's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Ferrante argued for reduced sentencing regarding aggravated theft of electricity and lack of minor damage, but the court rejected these claims as legally unfounded and contrary to established case law. The decision affirmed that theft of electricity used for public service constitutes an aggravating circumstance and that continuous domestic theft generally precludes the minor damage mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 625 n. 8 cod. pen.: The Supreme Court holds that theft of electricity used for public service is an aggravating circumstance, and continuous domestic theft typically excludes the minor damage mitigation.

Parole chiave

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theft of electricity public service use aggravating circumstance minor damage mitigation continuous theft inadmissible appeal penal sentencing abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Art. 625 n. 8 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Bevilacqua, Rv. 284178
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/11/1957 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ferrante Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già correttamente vagliati, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità e il dato normativo atteso che, trattandosi di furto di energia elettrica, commesso mediante allaccio abusivo alla rete, che serve a distribuire l'energia tra tutti gli utenti, non vi è dubbio circa la sussistenza della contestata aggravante della destinazione a pubblico servizio, sia in diritto, mediante la indicazione della norma giuridica di riferimento (art. 625 n.7 cod. pen.), sia in fatto, mediante la espressa indicazione della destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie nonostante la Corte territoriale abbia evidenziato come il ricorrente risultasse utilizzatore dell'immobile abusivamente alimentato, circostanza confortata dagli accertamenti svolti dagli agenti di PG nonché dai tecnici Enel e confluiti nella relativa annotazione e verbale di verifica, il quale gode di fede privilegiata in quanto redatto da incaricati di pubblico servizio (si veda, in particolare, pagina 2 del provvedimento impugnato);

Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità - è manifestamente infondato in quanto inerente a censure in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Bevilacqua, Rv. 284178);

Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza - è parimenti inammissibile poiché è volto ad ottenere un'inammissibile rivalutazione del quadro probatorio, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte di appello ha affermato come, alla luce delle modalità del caso concreto, non vi siano le condizioni per procedere all'invocato.giudizio di prevalenza né per mitigare la pena inflitta, in considerazione della non lieve entità del profitto conseguito nonché dei numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C