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Ordinanza — n. 26731/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being generic and lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Lo Brano inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appeal was rejected because it was deemed generic and specific, failing to cite the factual elements supporting the criticism of the lower court's decision on subjective elements and sentencing. Consequently, the court upheld the conviction for the crime under Article 483 of the Penal Code, noting that the appellate court had adequately motivated its refusal of general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 483 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal must be specific and indicate the factual elements underlying the criticism; otherwise, it is inadmissible, and the court's discretion in sentencing remains valid if properly motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal specific grounds requirement subjective element sentencing discretion adeguamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 483 c.p.
Rilevato che Antonino Lo Brano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 483 cod. pen
Rilevato che Antonino Lo Brano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BRANO ANTONINO nato a PALERMO il 05/05/1958 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonino Lo Brano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Considerato che il ricorso - articolato in tre motivi che deducono la mancanza dell'elemento soggettivo dei reato, l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico e aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Rilevato inoltre, con riferimento al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non applicare le circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. k P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025 Il Consi i