Italian Court dismisses appeal against theft conviction for generic grounds lacking specific legal elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Collu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Collu argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding simple theft and recidivism, but his complaints were deemed too generic to meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the request for a suspended sentence because it was not raised during the trial, and dismissed the appeal for failing to specify the precise legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen. Appeals must specify the exact legal elements at issue; generic complaints regarding sentencing discretion or omitted issues not raised in the trial are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLU FABRIZIO nato a CARBONIA il 10/03/1980 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; &
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Fabrizio Collu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che, riqualificando il fatto contestato nel delitto di furto semplice e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della recidiva e in relazione al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità, perché generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ex artt. 56 bis L. 689/1981, 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che l'applicazione della pena sostitutiva è rimessa alla scelta discrezionale del giudice.
In ogni caso, la suddetta doglianza non è consentita in questa sede, atteso che «la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, non è proponibile nel giudizio di cassazione ove non sia stata precedentemente formulata nel giudizio di merito» (Sez. 4, Sentenza n. 56314 del 28/11/2018, Rv. 274768 - 01). Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. k 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigli .re e