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Ordinanza — n. 26729/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses appeals against a lower court's criminal conviction for procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio Tanania and Adriano Davide Tanania inadmissible. The appellants challenged the lower court's conviction for offenses under Articles 110 and 610 of the Penal Code, arguing regarding the objective elements, witness credibility, subjective intent, and lack of minor offense exclusion. The court rejected these arguments because the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of facts, reserving such authority exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, as such powers belong exclusively to the judge of the merits.

Parole chiave

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Court of Cassation inadmissible appeals re-evaluation of facts judicial review limits criminal procedure minor offense exclusion procedural inadmissibility minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 610 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TANANIA ANTONIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 24/02/1970 TANANIA ADRIANO DAVIDE nato a PATTI il 21/10/1992 avverso la sentenza del 01/10/2024 del GIUDICE DI PACE di SANT'AGATA DI MILITELLOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Antonio Tanania e Adriano Davide Tanania ricorrono avverso la sentenza del Giudice di pace di Sant'Agata di Militello, con cui sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 610, cod. pen., e condannati alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, contestanti la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, w,_. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); -Ritenuto che nulla muta la memoria conclusiva del difensore, ex art.611 cod. proc. pen., in quanto reitera deduzioni in fatto contenute nel ricorso ed in subordine deduce la prescrizione del reato; - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass