Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural error arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Reveruzzi Cristian inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his responsibility for stealing electricity was flawed, but the court found this claim insufficient. The court rejected the appeal because it merely anticipated a re-evaluation of evidence without pinpointing specific procedural violations or misinterpretations of the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to identify specific procedural errors or misinterpretations of the trial record, merely anticipating a general re-evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REVERUZZI CRISTIAN nato a PAVIA il 07/01/1980 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Reveruzzi Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica - è inammissibile in quanto volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie senza individuare in modo pertinente gli specifici travisamenti di emergenze processuali, atteso che la Corte di appello ha affermato come sia stata dimostrata in maniera pacifica la fraudolenta manomissione del contatore da parte dell'imputato, né ulteriore giustificazione è stata offerta dalla difesa (Si veda, in particolare, pagina 2 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4