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Ordinanza — n. 26727/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation on subjective elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26727/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated fraudulent bankruptcy, arguing insufficient reasoning regarding mitigating circumstances and the subjective element of the crime. The court rejected these claims because the first ground was procedurally barred in cassation, while the second was deemed too generic to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation based on defects of reasoning regarding sentencing or the subjective element of the crime is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the factual elements underlying the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds subjective element defects of reasoning fraudulent bankruptcy cassation jurisdiction procedural requirements bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADONI GENNARO nato a ROMA il 12/06/1941 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gennaro Spadoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la seconda parte di pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito adeguatamente perché l'imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto, richiamando i diversi precedenti penali e già fallito, nonché l'entità del passivo);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo