Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual complaints and lack of offensiveness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Toma's appeal against the Florence Court of Appeal inadmissible. Toma argued that the crime lacked offensiveness and failed to recognize the victim's intentional participation, but the court rejected these as mere factual complaints lacking specificity. Consequently, the appeal was dismissed, and Toma was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic factual complaints or lack of offensiveness without specific legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMA LUIGI (CUI 00YF9QM) nato a POVIGLIO il 27/05/1949 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Torna Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'inidoneità dell'azione a realizzare l'evento perseguito dall'autore per carenza di offensività - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, attesa l'indubbia sussistenza del reato e il non irrilevante valore della condotta criminosa posta in essere;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa nella determinazione del reato - è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, caratterizzate da particolare genericità, volte ad ottenere un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alle doglianze avanzate con l'atto di appello - è altresì inammissibile in quanto costituito da censure versate in fatto, caratterizzate da estrema genericità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere este ore Il P