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Ordinanza — n. 26723/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of absolute lack of reasoning under Art. 604 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal by Eros Atzori inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Atzori argued that the Court of Appeal failed to declare the first-instance judgment null due to a lack of reasoning, but the Court found this claim unfounded. The decision relied on established case law stating that the absence of absolute lack of motivation does not trigger nullity proceedings under Article 604 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; The absence of absolute lack of motivation in an appellate judgment does not require the declaration of nullity under Article 604 of the Code of Criminal Procedure, as the appellate court possesses full powers to complete the missing reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of absolute lack of reasoning Article 604 Code of Criminal Procedure appellate court nullity declaration full powers of cognizione circostanza aggravante principio della doppia incriminazione accertamenti medici

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
art. 604 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 58094 del 30/11/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZORI EROS nato a SAN GAVINO MONREALE il 06/07/1969 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Eros Atzori ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, è manifestamente infondato, atteso che «la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. 6, Sentenza n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il