Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for aggravated theft regarding public utility structures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the aggravated theft charge was procedurally improper due to specific circumstances, but the court noted the offense was prosecutable ex officio because the stolen items were television repeaters in public utility structures. Furthermore, the court rejected the claim regarding evidentiary errors, stating that reviewing the weight of evidence is outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 bis cod. pen.; The appeal against a conviction for aggravated theft is inadmissible when the facts involve the theft of equipment from public utility structures, as such offenses are prosecutable ex officio, and when the appellant's complaint concerns the evaluation of evidence rather than specific procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMENDOLA CLAUDIO nato a GIOIA DEL COLLE il 11/06/1966 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Claudio Ammendola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati tentati di furto pluriaggravato (capi A e B) e dei reati consumati di furto pluriaggravato (capi C e D); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla erronea contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 bis cod. pen. e conseguente improcedibilità dell'azione penale, è manifestamente infondato, atteso che - come chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 del provvedimento impugnato - i fatti di reato di cui si discute sono, in realtà, procedibili d'ufficio, nonostante le modifiche introdotte dal D.
Lgs. N.150/2022, in ragione della circostanza aggravante, contestata in fatto, mediante la espressa indicazione della destinazione a servizio di pubblica utilità, e correttamente riconosciuta, in quanto relativa alla sottrazione di apparecchi inerenti strutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (nel caso di specie, le strutture contenevano dei ripetitori radiotelevisivi, gestiti da soggetti in regime di concessione pubblica); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. si Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il