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Ordinanza — n. 26721/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for perjury, citing procedural defects and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26721/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding a photograph and failed to recognize mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground sought a re-evaluation of facts prohibited in cassation, the second lacked specific factual details required by law, and the third concerned sentencing discretion reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal must specify factual grounds for evidence evaluation; sentencing discretion regarding mitigating circumstances belongs to the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
perjury conviction cassation appeal evidence evaluation sentencing discretion procedural defects mitigating circumstances court costs esame e criteri di identificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 495 comma 1 cod. pen
Rilevato che Domenico Cangiulli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 comma 1 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIULLI DOMENICO nato a LATERZA il 10/06/1956 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Domenico Cangiulli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 comma 1 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al valore probatorio del riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (in ogni caso, come anche chiarito dalla Corte di merito, il mezzo di prova di cui si discute costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la seconda parte di pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito adeguatamente perché l'imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consi