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Ordinanza — n. 26720/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26720/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26720/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE (CUI 03N1QW) nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Fuso Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva qualificata - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha evidenziato l'accertata sussistenza della contestata recidiva, sintomo di una speciale proclività a delinquere, in considerazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, mai intervallati, nell'arco di oltre dieci anni, da periodi di inattività criminosa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26720/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE (CUI 03N1QW) nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Fuso Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva qualificata - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha evidenziato l'accertata sussistenza della contestata recidiva, sintomo di una speciale proclività a delinquere, in considerazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, mai intervallati, nell'arco di oltre dieci anni, da periodi di inattività criminosa;

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga inutilizzabilità delle prove illecite sostanze chimiche contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti testimonianza inattendibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE (CUI 03N1QW) nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Fuso Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva qualificata - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha evidenziato l'accertata sussistenza della contestata recidiva, sintomo di una speciale proclività a delinquere, in considerazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, mai intervallati, nell'arco di oltre dieci anni, da periodi di inattività criminosa;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere esten Il Presiden