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Ordinanza — n. 26544/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and improper factual reconstruction attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26544/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Contado Marco inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of fraud liability, but the court found his arguments merely repetitive of previously rejected complaints without new specific analysis. Consequently, the appeal was rejected because it attempted an inadmissible reconstruction of facts using different evaluation criteria than the trial judge employed.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces previously examined complaints without specific critical analysis of the reasoning or attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation improper factual reconstruction repetitive complaints fraud liability confirmation abbandono del procedimento per truffa mancata contestazione dei fatti impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTADO MARCO nato a PADOVA il 16/12/1965 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Contado Marco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno