Italian Court dismisses appeal as it merely requests re-evaluation of evidence regarding statutory mitigation. The appeal is inadmissible because the lower court's reasoning was not illogical.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Prinno's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Prinno argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigation under Article 62 of the Penal Code due to the special lightness of the harm caused. The court rejected this, ruling that the appeal was merely a request to re-evaluate the evidentiary capacity used by the appellate court, which had provided a congruous and non-illogical justification for denying the mitigation based on the specific circumstances of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a denial of statutory mitigation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the evidentiary capacity relied upon by the lower court, provided the lower court's reasoning was congruous and not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINNO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/11/1976 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Prinno Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove la cui valutazione è stata posta a fondamento del diniego dell'attenuante; invero sul punto, la Corte territoriale ha reso una motivazione congrua e non illogica, come risulta in particolare dalla pagina 9 della sentenza impugnata, dando adeguatamente conto delle ragioni del diniego fondato sulla ritenuta non speciale tenuità del danno inferto ritenuta sulla base di una valutazione non manifestamente illogica, che non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno