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Ordinanza — n. 26541/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and unfounded claims on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fernando Peralta Jimenez inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's refusal to reclassify robbery as theft and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as either mere repetitions of previously dismissed points or manifestly unfounded, citing established principles on judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must present specific, arguable grounds distinct from prior proceedings; generic mitigating circumstances are denied if the trial court reasonably references decisive elements without needing to address every single argument.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic mitigating circumstances robbery classification judicial motivation ripudiazione revisione della sentenza penale persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERALTA JIMENEZ FERNANDO nato il 14/11/1995 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Peralta Jimenez Fernando, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello di furto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, risolvendosi in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i