Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to raise recidiva at appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Battaglia Fortunato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated previously examined complaints without specific legal critique, while the second ground regarding recidiva was inadmissible as it was not raised in the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of reiteration of prior grievances or if new grounds were not presented in the appeal.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA FORTUNATO nato a NAPOLI il 26/02/1967 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Battaglia Fortunato, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella mera riproposizione di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente coerenti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente sviluppi una specifica e puntuale critica alle motivazioni poste a fondamento della decisione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, è parimenti inammissibile, poiché la relativa censura non risulta essere stata proposta con l'atto di appello e, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugn