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Ordinanza — n. 26537/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26537/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26537/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUNNELLA GUIDO nato a RIETI il 30/03/1969 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Gunnella Giudo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen., deducendo l'illogicità della motivazione in ragione di una diversa ricostruzione storica dei fatti, di una differente valutazione delle fonti di prova o di un diverso giudizio di attendibilità delle stesse, è inammissibile; considerato che tale doglianza si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione non solo sostituire la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito, ma anche verificare la tenuta logica della decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi estranei alla motivazione espressa dal provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26537/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen., deducendo l'illogicità della motivazione in ragione di una diversa ricostruzione storica dei fatti, di una differente valutazione delle fonti di prova o di un diverso giudizio di attendibilità delle stesse, è inammissibile; considerato che tale doglianza si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione non solo sostituire la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito, ma anche verificare la tenuta logica della decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi estranei alla motivazione espressa dal provvedimento impugnato (Sez.

Parole chiave

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punibilità esenzione dalla pena pena pecuniaria non riscuotibile attenuazione libera della pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
Letto il ricorso di Gunnella Giudo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUNNELLA GUIDO nato a RIETI il 30/03/1969 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gunnella Giudo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen., deducendo l'illogicità della motivazione in ragione di una diversa ricostruzione storica dei fatti, di una differente valutazione delle fonti di prova o di un diverso giudizio di attendibilità delle stesse, è inammissibile; considerato che tale doglianza si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione non solo sostituire la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito, ma anche verificare la tenuta logica della decisione sulla base di modelli argomentativi alternativi estranei alla motivazione espressa dal provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che la sentenza impugnata espone, alle pagg. 5 e 6, un apparato motivazionale esente da vizi logici, fondato su un corretto percorso argomentativo e su un'applicazione coerente dei principi giuridici in materia, idonei a sostenere la pronuncia di responsabilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto proposto per la prima volta in Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen,; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,