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Ordinanza — n. 26536/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal penalty for false generalities due to lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26536/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Diuray Omar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's decision regarding criminal liability for false generalities and the sentencing comparison, arguing violations of law and lack of evidence. The court rejected these claims, noting that the first ground was a repetition of previously dismissed complaints and the second lacked specific legal analysis, while affirming the lower court's discretion in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.p.; Art. 495 c.p.: Appeals against criminal judgments must contain specific legal criticism of the reasoning; generic complaints or challenges to discretionary sentencing comparisons are inadmissible.

Parole chiave

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false generalities criminal appeal inadmissible appeal sentencing discretion specific legal criticism falsa dichiarazione della parte gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.p.
Art. 495 c.p.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una adeguata motivazione affermando condivisibilmente che, in caso di molteplici dichiarazioni tra loro contrastanti, di cui non si riconosce quale sia quella veritiera, è comunque integrato il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
Orbene, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una adeguata motivazione affermando condivisibilmente che, in caso di molteplici dichiarazioni tra loro contrastanti, di cui non si riconosce quale sia quella veritiera, è comunque integrato il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIURAY OMAR nato il 05/08/2002 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diuray Omar, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3 n.1, cod. pen., è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, il punto 1 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in ordine all'art. 495 cod. pen. e, nello specifico, si contesta l'assenza di prove che dimostrino in quale caso il ricorrente abbia fornito false generalità.

Orbene, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una adeguata motivazione affermando condivisibilmente che, in caso di molteplici dichiarazioni tra loro contrastanti, di cui non si riconosce quale sia quella veritiera, è comunque integrato il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (punto 3 della sentenza impugnata); infondate sono altresì le doglianze rivolte nei confronti della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze, il quale non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda punto 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci