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Ordinanza — n. 26535/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal fraud as arguments were already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bevilacqua Alfonso inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's handling of his criminal fraud trial and the relevance of photographic evidence, but the court found these arguments insufficiently critiqued. The court ruled that the first ground was a repetition of previously dismissed complaints and the second ground lacked merit because the economic damage was significant.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the arguments supporting the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetition of grievances lack of specific critique criminal fraud liability attenuating circumstances denial accuse di truffa diritto alla propria immagine accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ALFONSO nato a ROMA il 26/03/1984 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Alfonso, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di truffa, è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (l'autovettura a bordo della quale si trovava il truffatore è risultata di proprietà della moglie del ricorrente); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto un'adeguata motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto un danno economico non irrilevante, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 g