Italian Court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension and general mitigating circumstances denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Silva Arevalo Elicet Katherin inadmissible, rejecting claims regarding the lack of reasoning for denying conditional sentence suspension and general mitigating circumstances. The court found the lower court's decision logically sound, as it assessed the defendant's future behavior and lack of repentance rather than merely weighing abstract crime severity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 52 c.p.: The court's refusal to apply conditional sentence suspension or general mitigating circumstances is valid if the judgment provides logical reasoning based on the defendant's subjective personality and future conduct, without needing to address every single favorable or unfavorable element presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVA AREVALO ELICET KATHERIN nato il 26/03/1986 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Silva Arevalo Elicet Katherin, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
2) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali la valutazione prognostica circa la futura astensione della ricorrente alla commissione di altri fatti di reato e l'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, effettuando una valutazione di merito priva di illogicità; invero la Corte nel caso in esame, ha effettuato un giudio non limitato alla valorizzazione della astratta gravità del reato, ma ha esaminato l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato evidenziando aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il