Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to meet double standard of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Russo Amedeo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding fraud and sentencing aggravating circumstances, but the Court found his arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. The decision emphasized that the appellate court's motivation was logically sound and that the appellant failed to demonstrate how the evidence was misinterpreted or if the burden of proof was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already dismissed or fails to provide specific, argumentative criticism capable of altering the court's conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO AMEDEO (CUI 06AV6RH) nato a NAPOLI il 24/04/1981 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Russo Amedeo (che ha chiesto illegittimamente la trattazione orale, nonostante la fissazione del procedimento in Settima sezione, dove la partecipazione delle parti non è prevista). ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 comma 2, numero 2-bis cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; che, il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova per omissione, con riguardo ai tabulati telefonici, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
Tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag.
2) complessivamente valutata; che, il terzo e il quarto motivo del ricorso che contestano illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della responsabilità, anche con riguardo al rispetto del criterio di valutazione de "l'oltre ogni ragionevole dubbio", tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla attività concorsuale del Russo nella truffa contestata; che il quinto motivo di ricorso che contesta la correttezza del trattamento sanzionatorio irrogato, nella specie, il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 5 cod. pen. e 61, n. 7 cod. pen, è manifestamente infondato perché, l'onere argomentativo del giudice, in ordine alle stesse, è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.