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Ordinanza — n. 26532/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26532/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Borrello Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the fraud liability judgment based on vague allegations of motivational defects without pinpointing specific errors. The court rejected this because the appeal failed to demonstrate a precise correlation between the grievances raised and the actual reasoning provided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it is formulated in generic terms without identifying specific grounds of violation and failing to establish a clear correlation between the arguments supporting the appealed judgment and the complaints raised.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal correlation of arguments violation of law motivational defects court costs and fine fraud liability judgment motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO GIUSEPPE nato a AOSTA il 13/02/1973 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Borrello Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di truffa, è inammissibile, in quanto formulato in termini generici e assertivi, senza individuare con precisione le specifiche censure già proposte con l'atto di appello che sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale; considerato che il ricorrente si limita, in realtà, a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi con il contenuto effettivo della motivazione della sentenza impugnata, né indicare in che termini essa sarebbe carente o illogica, omettendo altresì di evidenziare una reale correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle sviluppate nel provvedimento censurato; ritenuto che deve, in proposito, ribadirsi il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione privo dell'indicazione della correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata e le doglianze dedotte, che non possono limitarsi a ignorare o prescindere dalle motivazioni offerte dal giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu