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Ordinanza — n. 26531/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming minor offense mitigation was wrongly denied due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Barba inadmissible and ordered him to pay court costs. Barba argued that the lower court failed to properly recognize the mitigating circumstance of a minor offense under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this, stating the territorial court provided adequate reasoning regarding the economic damage and the fear instilled by the knife threat, while affirming that re-evaluating evidence is outside the Supreme Court's competence.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate the probative value of evidence or substitute its own assessment for that of the territorial court when the lower court has provided adequate reasoning for denying a mitigating circumstance.

Parole chiave

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minor offense mitigation Court of Cassazione evidence re-evaluation inadmissible appeal Article 62 Penal Code dimostrazione di un danno irreparabile caso di rigore economico calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Barba Raffaele, considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 62, n.4) cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA RAFFAELE nato a VIBO VALENTIA il 20/08/1992 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barba Raffaele, considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 62, n.4) cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una adeguata motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto un danno economico non irrilevante, e che le modalità della minaccia (l'uso di un coltello) avevano determinato notevole timore nella vittima, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (pag. 2 della sentenza impugnata); ribadito che la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove - di fatto richiesta con il ricorso - è un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugn